L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:
- diretto: ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti;
- concreto: è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall’atto o dal documento;
- attuale: in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti;
- corrispondente: ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata direttamente dal titolare dell’interesse diretto, concreto e attuale oppure tramite un rappresentante, previa indicazione nella domanda dei poteri di rappresentanza. La domanda, ai sensi dell’art. 32 della legge provinciale n. 23 del 1992, deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento al quale è richiesto l’accesso. La motivazione non è necessaria se a presentare la domanda è il destinatario del provvedimento finale o un soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento.
Con la stessa domanda possono essere richiesti anche più documenti.
La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome ed indirizzo;
- l’indicazione dei documenti cui si vuole accedere e di tutti gli altri elementi necessari per l’identificazione degli stessi;
- la motivazione, se necessaria;
- il modo in cui si intende esercitare l’accesso (visione, trascrizione manuale, estrazione di copia, esperimento congiunto di tali operazioni);
- la richiesta in ordine all’eventuale rilascio di copia conforme all’originale;
- la data e la firma del richiedente;
Modalità e termini di presentazione
La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto. Può essere trasmessa:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: accessocivico@pec.casalaner.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Via Papa Giovanni XXIII, n. 1 – 38064 Folgaria (TN)
- con consegna diretta presso l’Ufficio Segreteria – Via Papa Giovanni XXIII, n. 1 – 38064 Folgaria (TN)
SEZIONE DOWNLOAD PDF:
Istruttoria
La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine è sospeso per 10 giorni.
In caso di accoglimento, la Casa Laner provvede a trasmettere i dati al richiedente.
Cosa fare in caso di accesso negato
Richiesta di riesame: il richiedente può presentare riesame al RPCT, che decide motivatamente entro 20 giorni; in caso di dati personali, il RPCT richiede parere al Garante, sospendendo il termine fino al parere (max 10 giorni).
Impugnazioni: avverso la decisione del RPCT si può ricorrere al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo; in caso di accesso civico, il RPCT effettua la segnalazione prevista dall’art. 43, c. 5, del decreto trasparenza.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: dott. Giovanni Bertoldi
- telefono: 0464 – 721174
- fax: 0464 – 723442
- e-mail: resp.anticorruzione@casalaner.it
- e-mail certificata: amministrazione@pec.casalaner.it
Riferimenti normativi
- Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 2014
- Legge Provinciale 3 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia del Trentino”, articolo 33
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Registro
SEZIONE DOWNLOAD PDF:
- Registro 1° semestre 2026: >>
- Registro 2° semestre 2025: >>
- Registro 1° semestre 2025: >>
- Registro 2° semestre 2024: >>
- Registro 1° semestre 2024: >>
- Registro 2° semestre 2023: >>
- Registro 1° semestre 2023: >>
- Registro 2° semestre 2022: >>
- Registro 1° semestre 2022: >>
- Registro 2° semestre 2021: >>
- Registro 1° semestre 2021: >>
