Tutela del segnalante interno ed esterno (whistleblower)

Data di pubblicazione:

Ultimo aggiornamento:

Riferimenti normativi

D.lgs n. 24/2023

Contenuto dell’obbligo
  • Regolamento;
  • Casella per il segnalante.

Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) – Tutela del dipendente e collaboratori

Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e delle collettività, può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, attraverso l’invio di segnalazione.

L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

CANALE INTERNO di segnalazione:

La APSP Casa Laner ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite modulo informatico

all’indirizzo web:

A.P.S.P. “Casa Laner” – SEGNALAZIONE DI FATTI CORRUTTIVI ED ILLEGALITÀ DI GENERE

CANALE ESTERNO di segnalazione (gestito da A.N.A.C.):

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC.

Le predette segnalazioni potranno essere comunicate ad ANAC direttamente tramite la piattaforma internet appositamente predisposta da quest’ultima e accessibile al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing o all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa attivato:  whistleblowing@anticorruzione.it