ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:
Accesso civico "semplice"
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (“semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
Accesso civico "generalizzato"
Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico (“generalizzato”), caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”), incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
Il diritto di accesso generalizzato è ”escluso” in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:
- interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
- interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Accesso documentale
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L'istanza di accesso civico
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l’ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa.
L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che - per rispondere alla richiesta di accesso - sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.
Regolamento | |
Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato | Allegato |
A chi è rivolto
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato. La richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e può essere presentata in qualsiasi momento.
Modalità e termini di presentazione
La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti, rispettivamente, per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato. La richiesta può essere presentata o trasmessa:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della A.P.S.P. “Casa Laner” – Via Papa Giovanni XXIII, n. 1 – 38064 Folgaria (TN)
- con consegna diretta presso l’Ufficio Segreteria della A.P.S.P. “Casa Laner” – Via Papa Giovanni XXIII, n. 1 – 38064 Folgaria (TN)
Se la domanda non è sottoscritta in presenza di un dipendente dell'amministrazione addetto dovrà essere presentata unitamente alla copia del documento di riconscimento.
Moduli per richiesta accesso |
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Modulo richiesta di accesso civico |
Allegato |
Modulo richiesta di accesso generalizzato |
Allegato |
Modulo esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali |
Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale, per i quali si rimanda alla sezione "Contatti".
Istruttoria
La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine viene sospeso per 10 giorni.
In caso di accoglimento, la Casa Laner provvede a trasmettere i dati al richiedente.
Cosa fare in caso di accesso negato
- Richiesta riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, in presenza di una richiesta di riesame il RPCT provvede a richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- Impugnazioni
Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art.43, c.5, del decreto trasparenza.
dott. Giovanni Bertoldi
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telefono: 0464– 721174
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fax: 0464 – 723442
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Riferimenti normativi:
- Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 2014;
- Legge Provinciale 3 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia del Trentino”, articolo 33.
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimorso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Registro delle richieste di accesso civico
Periodo di riferimento | Nr. | Tipologia |
Categoria/ ambito |
Ufficio competente | Data protocollo richiesta | Data della decisione | Tempo di risposta | Esito richiesta |
2024 |
001 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | Spesa in servizi e attività di formazione in materia di contratti pubblici nel triennio 2021-2022-2023. | Ufficio formazione | 14/02/2024 | 20/02/2024 | 6 giorni | Accoglimento |
2023 |
NESSUNA RICHIESTA | |||||||
2022 |
NESSUNA RICHIESTA |
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2021 |
NESSUNA RICHIESTA | |||||||
2020 |
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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2016 |
NESSUNA RICHIESTA |