Si precisa che il Direttore dell'A.P.S.P. non è equiparabile ad un Dirigente Generale come vine qualificato dall'art. 19, commi 23 e 4, del D.Lgs. 165/2001.
L'A.P.S.P. non prevede in pianta organica titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, ossia dirigenti generali; come da norma è prevista unicamente la posizione del Direttore della A.P.S.P., che per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sottoordinati, è equiparabile ad un Dirigente di seconda fascia.